COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : Sig. Vincenzo TETI (calciatore Pol. Monterosso Calabro), del Sig. Rocco LA POLLA (dirigente Asi F. Monterosso Calcio) e della società ASI F. MONTEROSSO CALCIO, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., e la società ASI F. MONTEROSSO CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di : Sig. Vincenzo TETI (calciatore Pol. Monterosso Calabro), del Sig. Rocco LA POLLA (dirigente Asi F. Monterosso Calcio) e della società ASI F. MONTEROSSO CALCIO, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., e la società ASI F. MONTEROSSO CALCIO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che la società A.S. Asi F. Monterosso Calcio ha fatto partecipare alla gara Brico Center – Asi F. Monterosso (Serie D Calabria Calcio a 5) del 29.01.05 il calciatore Teti Vincenzo che non aveva titolo a parteciparvi perché tesserato con la società Pol. Monterosso Calabro. questa Commissione Disciplinare ha irrogato alla società A.S. Asi F. Monterosso Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 (C.U. n° 85 del 14.2.2005). per detti motivi il calciatore Teti Vincenzo (calciatore Pol. Monterosso Calabro) ed il Sig. La Polla Rocco (Dirigente accompagnatore della società Asi F. Monterosso Calcio) devono rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., il primo per aver partecipato alla gara, il secondo per averne consentito la partecipazione. la società A.S. Asi F. Monterosso Calcio risponde - in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. – del comportamento dei propri tesserati a titolo di responsabilità oggettiva. P.Q.M. squalifica il calciatore TETI Vincenzo fino al 31 LUGLIO 2005; inibisce il dirigente LA POLLA Rocco fino al 31 LUGLIO 2005; irroga alla società A.S. ASI F. MONTEROSSO CALCIO l’ammenda di € 250,00.
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