COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 127 della Società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 17.2.2005 (Inibizione Sig. MARINO Carmelo fino al 17.02.2006, ammenda di € 25,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 127 della Società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 17.2.2005 (Inibizione Sig. MARINO Carmelo fino al 17.02.2006, ammenda di € 25,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che: a) il reclamo è inammissibile relativamente all’impugnazione dell’ammenda di € 25,00 in quanto, ai sensi dell’art.41, co.3, lett.d, del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00; b) non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante, così come disposto dall’art.30, co.4, del C.G.S.; che, dal rapporto dell’arbitro della gara Bovese-Bruzzano del 12.2.05 risulta quanto appresso riportato: prima dell’inizio della gara, il dirigente addetto agli ufficiali di gara della Società Pol. Bovese, Marino Carmelo, si presentava nello spogliatoio arbitrale dicendogli di essere “un uomo rispettato e amico di persone che svolgono un ruolo importante e dirigenziale della sezione di Vibo Valentia e di Reggio Calabria”. Alla richiesta rivoltagli dall’arbitro del fax inoltrato al Comando dei Carabinieri della Stazione di Bova Marina, il dirigente rispondeva che tale richiesta non gli era stata mai fatta dagli altri arbitri, sostenendo che la stessa “nascondesse un secondo fine”. A questo punto, il direttore di gara invitava il Marino ad allontanarsi dallo spogliatoio, provocando le proteste del dirigente che affermava che l’arbitro non avesse “l’autorità di trattarlo in tal modo, in quanto personaggio di grande levatura sociale”. A causa del protrarsi di tale colloquio, la gara iniziava con dieci minuti circa di ritardo. Al 20° del I tempo, il dirigente in questione veniva allontanato dall’arbitro per avere proferito nei suoi confronti parole offensive e gravemente minacciose. Nel medesimo contesto, il Marino “cercava di aggredire” il direttore di gara “trattenendolo e strattonandolo per la maglia”. Durante l’intervallo, il dirigente in questione entrava nello spogliatoio arbitrale sostenendo che la direzione di gara fosse sfavorevole alla propria squadra. Infine, durante il II tempo, il Marino rientrava in due circostanze in campo, rivolgendo all’arbitro insulti e minacce. In merito a quanto accertato dal Giudice Sportivo vanno fatte alcune considerazioni. Il comportamento tenuto dal Marino nello spogliatoio arbitrale nei confronti del direttore di gara prima dell’inizio della gara deve, certamente, essere ritenuto poco corretto e (con riferimento al commento fatto sulla richiesta del fax da parte dell’arbitro) irriguardoso, ma non appare possedere i connotati della minaccia come, invece, sostenuto dal Giudice di I grado. Inoltre, non si ravvisa alcun tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, il quale ha impropriamente usato tale espressione per indicare di essere stato trattenuto e strattonato dalla maglietta: tale comportamento, invece, integra gli estremi dell’atto di protesta di modestissima violenza. Appare, invece, corretto addebitare al dirigente Marino il comportamento offensivo e gravemente minaccioso tenuto, in maniera reiterata, nei confronti dell’arbitro, nonché l’essere rientrato due volte sul terreno di gioco malgrado fosse stato, in precedenza, allontanato dal campo. Pertanto, alla luce di quanto esposto, appare conforme a giustizia ridurre congruamente l’inibizione inflitta al dirigente de quo. Visto l’art.32, co.3, del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente MARINO Carmelo fino al 17 MAGGIO 2005, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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