COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO SANNIO – GARA LACEDONIA/S.GIORGIO SANNIO DEL 22.12.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO SANNIO – GARA LACEDONIA/S.GIORGIO SANNIO DEL 22.12.04 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatatezza. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 2.03.2005, risultano regolarmente tesserati a favore della società Lacedonia i calciatori Pasciuti Michele, n. 16.8.85 (dal 5.11.04), Iacoviello Raffaele, n. 8.10.82 (dal 18.12.04), Moscariello Raffaele, n. 8.3.77 (dal 18.12.04), La Monaca Gaetano, n. 20.8.73 (dal 18.12.04). Inoltre, per quanto attiene alla posizione del calciatore Quatrale Enrico, n. 20.04.88, questi, alla luce delle recenti, ripetute decisioni della C.A.F., non aveva l’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui al comma 3 dell’art. 34 N.O.I.F., in quanto, alla data di disputa della gara, aveva compiuto anagraficamente il sedicesimo anno d’età. Quanto al calciatore Pasciuti Michele, in ordine al quale la reclamante indica che egli avrebbe utilizzato un documento d’identità non valido, sono stati acquisiti elementi idonei e probanti sulla regolarità degli atti, peraltro esibiti in visione al delegato della società reclamante, all’atto della sua audizione. Infine, per quel che concerne il dubbio sull’eventuale sostituzione di persona, che avrebbe riguardato il calciatore Pasciuti Michele, la sua eventuale configurazione investe il regolare svolgimento della gara, per cui il reclamo relativo avrebbe dovuto essere formalizzato con preannuncio telegrafico, od a mezzo fax, il che, nella circostanza specifica, non è stato. In relazione a tale specifica doglianza, dunque, deve prendersi atto dell’inammissibilità del reclamo, anche a prescindere dalla genericità dell’accusa, priva di indicazioni a supporto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo (dichiarandone l’inammissibilità in ordine alla lamentata, eventuale sostituzione di persona relativa al calciatore Pasciuti Michele), e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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