COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA/C.CARINARO DEL 13.2.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BAYERN CASERTA/C.CARINARO DEL 13.2.05 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società Bayern Caserta, avverso la decisione del G.S. inflitta a carico del calciatore Maglione Domenico, come dal C.U. n. 69 dell’11.1.05, per avere colpito l’arbitro con uno schiaffo al volto; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fine della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore Maglione, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata; P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.