COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PALOMONTE C.VALSELE – GARA CAPITELLO/PALOMONTE DEL 14.11.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PALOMONTE C.VALSELE – GARA CAPITELLO/PALOMONTE DEL 14.11.04 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso il locale Ufficio Tesseramento (nota del 7.12.04), risulta che il calciatore Camerota Francesco, n. 4.8.1989, è tesserato per la società Capitello dal 3.11.04, ma è privo dell’autorizzazione prescritta per i calciatori che, alla data della disputa della gara, non hanno ancora compiuto, anagraficamente, il sedicesimo anno d’età. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso ed, a norma dell’art. 12, comma 5, C.G.S., dispone di infliggere, a carico della società Capitello, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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