COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA MONTESANTO/CAPRI DEL 16.1.05 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTESANTO CALCIO – GARA MONTESANTO/CAPRI DEL 16.1.05 – ATT.MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Costabile Angelo, nella gara del 9.1.05, veniva espulso e sanzionato dal Giudice Sportivo con tre giornate di squalifica (come dal C.U. n. 30 del 20.01.05 – Attività di Settore Giovanile e Scolastico). Nella gara del 16.01.05, Montesanto/Capri, veniva inserito in distinta come assistente di parte. Orbene, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 12/CF dell’anno sportivo 2003/2004, dispone che le sanzioni inflitte ai calciatori, nelle gare del Campionato Juniores (o di Attività Mista) e del Campionato Allievi devono essere scontare nei Campionati di pertinenza. Il calciatore in parola, pertanto, nella gara in oggetto (che è di Attività Mista e non del Settore Giovanile e Scolastico), poteva legittimamente assolvere le mansioni di assistente di parte. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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