COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI MONTELLA – GARA CITTA’ ARIANO/CITTA’ MONTELLA DEL 6.2.05 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 75 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CITTA’ DI MONTELLA – GARA CITTA’ ARIANO/CITTA’ MONTELLA DEL 6.2.05 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo della società Città di Montella, avverso la squalifica del calciatore Dure Sergio Augustin, pubblicata sul C.U. n. 67, per aver con due pugni alla schiena colpito l’arbitro, facendolo cadere a terra e procurandogli forte dolore; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore Dure Sergio Augustin, per cui la squalifica fino al 5.2.2008, inflittagli dal Giudice Sportivo, deve ritenersi proporzionata; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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