COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 72 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara MOLINELLA – SALA BOLOGNESE del 6.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 72 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SALA BOLOGNESE avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 16.2.2005 gara MOLINELLA – SALA BOLOGNESE del 6.2.2005 La POL.SALA BOLOGNESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra indicato partendo dal fatto che nella gara sopra indicata il Molinella Calcio ha sostituito, dapprima il calc.Mantovani Luca, classe 1986, con il calc.Taurisano Angelo, classe 1983, e successivamente il calc.Bortolazzi David, classe 1984, con il calc.Bosi Gian Franco, classe 1982, contravvenendo alle disposizioni e norme in materia “le società hanno l’obbligo di impiegare fin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno un calciatore nato nel 1984 ed un calciatore nato nel 1985”. “Il reclamo verte quindi sull’entrata in campo del giocatore Bosi che, pur essendo pienamente legittimato ad essere inserito nella distinta giocatori partecipanti alla gara, nel preciso istante in cui sostituiva il fuori quota Bortolazzi, e solo allora, perdeva la propria legittimità a prendere parte alla gara, venendo quindi utilizzato sine titulo; ne consegue che l’entrata in campo del Bosi ha inficiato la regolarità della gara”. Chiede la vittoria della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’art.24 comma 3 del C.G.S. stabilisce che “i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare” ed il comma 5 lett.b) dello stesso articolo prescrive che “il procedimento è instaurato su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara”; - precisato che, avuto presente quanto precede ed in relazione anche al contenuto della circ.n.14 della L.N.D. datata 9.10.1995, trasmessa alle Società in allegato al C.U.n.12 del 12.10.1995 (che ribadiva che i reclami riguardanti 708 il mancato rispetto dell’obbligo – se ed in quanto fissato dai rispettivi Comitati Regionali – di iscrizione in lista o di impiego di calciatori fuori quota debbono essere presentati al G.S.) ed alla pronuncia della Corte Federale della F.I.G.C. del 31.3.2004 – C.U.n.16 (“Nel caso di mancata osservanza, da parte di società iscritte al Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, dell’obbligo di impiegare per il tempo e secondo il numero stabiliti dagli organi competenti, calciatori comunque fuori quota, l’interessato che intenda proporre reclamo deve farlo dinanzi al G.S.”), il reclamo inoltrato dalla ricorrente a questa C.D. in data 11.2.2005 venne trasmesso per competenza al G.S. per l’esame di merito; - preso atto che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 28 del 16.2.2005 il G.S. ha dichiarato inammissibile il reclamo della POL.SALA BOLOGNESE per il mancato rispetto delle norme di cui all’art.24 comma 5 lett.b) del C.G.S.; - osservato che la inammissibilità del reclamo avrebbe dovuto essere dichiarata dal primo giudice anche perché la copia dovuta alla controparte, giusto il precetto di cui agli artt.29 comma 5 e 42 comma 1 del C.G.S., risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello ufficiale pubblicato sull’Annuario del C.R.E.R. 2004-2005 ; - avuto presente che l’art.32 comma 7 del C.G.S. stabilisce che “con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado”, - atteso che anche in questo grado il ricorso risulta inviato in copia alla controparte ad un indirizzo diverso da quello ufficiale pubblicato sull’Annuario 2004-2005, d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla POL.SALA BOLOGNESE, con la conferma del risultato acquisito sul campo : MOLINELLA 0 – SALA BOLOGNESE 0 . Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it