COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 74 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.PONENTE avverso squalifica al 27.4.2005 calc.BRAGHITTONI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 26.1.2005 gara PONENTE – PORTO FUORI del 23.1.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 09/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare 74 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.PONENTE avverso squalifica al 27.4.2005 calc.BRAGHITTONI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 26.1.2005 gara PONENTE – PORTO FUORI del 23.1.2005 Il G.S.PONENTE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che “durante una fase di gioco i due calciatori si sono scontrati con violenza e successivamente reciprocamente spintonati, tanto è vero che anche il giocatore avversario risulta squalificato per due turni. L’arbitro, molto vicino, ha estratto subito il cartellino rosso per entrambi, ma nel momento delle reciproche spinte il nostro calciatore ha pestato inavvertitamente un piede all’arbitro. Sopraffatto dal nervosismo del momento, non si è reso conto del fatto e non si è scusato come era suo dovere fare. Questo ha determinato, nel giudizio dell’arbitro, un’aggravante per il suo comportamento”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.BRAGHITTONI, capitano del G.S.PONENTE, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, successivamente alla comunicazione del provvedimento disciplinare, dopo avere ben guardato dove si trovava il direttore di gara, volontariamente gli pestava il piede sinistro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 27.4.2005 del calc.BRAGHITTONI ANDREA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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