COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 09.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. GRAVIS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE LEON DIEGO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 09.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. GRAVIS AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE LEON DIEGO PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. LA COMMISSIONE - Ricevuto in data 19/02/2005 da parte dell’U.S. GRAVIS la “richiesta di copia dei documenti ufficiali”, relativi alla gara A.S.D. VI.BA.TE – U.S. GRAVIS del 06/02/2005, valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone B; - Visto il tempestivo invio alla Società degli stessi, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, come previsto dall’Art. 32 comma 6 del C.G.S.; - Constatato che, successivamente l’U.S. Gravis non ha fatto seguire il regolare ricorso entro i termini previsti dal Regolamento (Art. 29 comma 12 C.G.S.); - Ritenuto pertanto che la scelta operata dalla Società ne preclude ogni esame P.Q.M. Procede all’archiviazione , ordinando l’addebito della tassa reclamo in base all’Art. 29 comma 8, C.G.S.
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