COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo U.S. Fiumaretta 1966 avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Fiumaretta-Lerici del 29.1.2005.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo U.S. Fiumaretta 1966 avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Fiumaretta-Lerici del 29.1.2005. Con reclamo del 3.2.2005 indirizzato al Giudice Sportivo del C.P. di La Spezia e trasmesso per competenza di materia alla Commissione Disciplinare, l’U.S. Fiumaretta ha richiesto l’applicazione, a carico della Soc. Lerici Calcio, della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato Juniores Provinciale Fiumaretta-Lerici del 29.1.2005 terminata col risultato di 2-2. La reclamante sostiene che la Soc. Lerici Calcio aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Ben Abbou Rachid nato il 10.3.1986 benché sprovvisto di tesseramento. La Commissione Disciplinare, rilevata la regolarità formale dell’atto, trasmesso nei termini di cui all’art. 42 punto 3 C.G.S., e la mancanza di controdeduzioni della Soc. Lerici, delibera l’accoglimento del reclamo. Sul tabulato ufficiale dei tesserati della Soc. Lerici Calcio non compare il nominativo del calciatore Ben Abbou Rachid che sul referto è invece riportato tra i calciatori che hanno partecipato alla gara. L’impiego del calciatore sprovvisto di tesseramento comporta di conseguenza l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12 comma 5 del C.G.S. oltre all’irrogazione di un’ammenda per il comportamento della società che, in difetto di giustificazioni al reclamo, questa Commissione ritiene essere doloso. Sull’indubbia gravità del fatto, questo giudicante ricorda d’essersi più volte espresso, evidenziando i rischi e le conseguenze a cui vanno incontro le Società utilizzando in gare ufficiali, anche a titolo colposo, soggetti non tesserati e quindi sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Fiumaretta, infligge alla Soc. Lerici Calcio la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Fiumaretta-Lerici del 29.1.2005 col risultato di 3-0 e l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta/00). Nulla per la tassa reclamo non versata.
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