COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo Soc. I Quattro Mori avverso la squalifica del calciatore Peco Ardian per tre giornate. Gara I Quattro Mori – Savignone Calcio del 20.2.2005 Campionato Terza Categoria (Terza G. Ritorno) C.U. n. 30 del 24 Gennaio 2005 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 61 - Reclamo Soc. I Quattro Mori avverso la squalifica del calciatore Peco Ardian per tre giornate. Gara I Quattro Mori - Savignone Calcio del 20.2.2005 Campionato Terza Categoria (Terza G. Ritorno)
C.U. n. 30 del 24 Gennaio 2005 C.P. Genova
Il reclamo è inammissibile perché proposto in forma generica senza motivazioni (art. 29 comma 6 C.G.S.).
Nel caso di specie la società reclamante non indica le ragioni per le quali impugna la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Peco Ardian, riservandosi d’esporle in giudizio in sede d’audizione del proprio rappresentante. Ciò contrasta con l’anzidetto articolo del Codice di Giustizia Sportiva e rende improponibile il reclamo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Soc. I Quattro Mori e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 C.G.S.)
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