COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Uboldese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 12/02/2005 tra S. Ilario/Uboldese C.U. n.26 del Comitato di LEGNANO datato 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Uboldese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 12/02/2005 tra S. Ilario/Uboldese C.U. n.26 del Comitato di LEGNANO datato 17/02/2005 La società UBOLDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gare per 0-3 per entrambe le squadre, lamentando l'inesistenza della rissa che avrebbe causato la sospensione della gara, e l'attribuzione al comportamento del solo tecnico del S. ILARIO la responsabilità di aver prodotto la decisione arbitrale. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: innanzi tutto il reclamo è INAMMISSIBILE in quanto la U.S. UBOLDESE non ha dato notizia del reclamo a mezzo raccomandata alla GS S. ILARIO, così come impone l'art.29 n.5 del CGS. Nel merito il reclamo è infondato in quanto l'arbitro nel suo rapporto riferisce di una vera e propria rissa intervenuta tra quasi tutti i calciatori delle due squadre. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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