COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Or. Figino Calcio Camp. Under 21 Gir. A Gara del 06/02/2005 tra Or. Figino/Dongo C.U. n.24 del Comitato di MONZA datato 17/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Or. Figino Calcio Camp. Under 21 Gir. A
Gara del 06/02/2005 tra Or. Figino/Dongo
C.U. n.24 del Comitato di MONZA datato 17/02/2005
La società FIGINO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS al solo fine di vedere affermati i valori morali ed il rispetto della persona in genere, senza peraltro avanzare alcuna richiesta in ordine alle sanzioni inflitte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente occorre precisare che il reclamo deve essere motivato (art.29 n.6 del CGS) al fine di porre il giudicante di assumere una qualsiasi decisione. Nel caso in esame il reclamo è generico, privo di motivazioni e per tanto va dichiarato INAMMISSIBILE, pur apprezzando l'intento della reclamante di voler vedere affermato a tutela della propria immagine che l'ambiente è diverso da quello che viceversa è apparso.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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