COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Marini Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 06/02/2005 tra Canottieri Baldesio/Marini

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Marini Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 06/02/2005 tra Canottieri Baldesio/Marini La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società MARINI relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società BALDESIO avrebbe fatto partecipare il calciatori GUARNIERI PAOLO in posizione irregolare, in quanto svincolato. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini regolamentari. Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, come previsto dal regolamento; Rilevato che la società BALDESIO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che il calciatore PAOLO GUARNIERI, dagli accertamenti compiuti presso l'ufficio Tesseramenti risulta svincolato sin dall'1/07/2004 e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto A) di comminare alla società CANOTTIERI BALDESI la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; B) di comminare alla società CAN. BALDESI l'ammenda di Euro 80,00 così determinata in relazione della categoria di appartenenza; C) di inibire a tutto il 10/04/2005 il dirigente accompagnatore sig. GIORGIO SBRUZZI della società CAN. BALDESI. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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