COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Calcinatese Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Calcio Botticino/Calcio Calcinatese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Calcinatese Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Calcio Botticino/Calcio Calcinatese La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della società CALCINATESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società BOTTICINO avrebbe fatto partecipare i calciatori: BUSI MARCO, MONTANARI LUCA, MORESCHI ROBERTO e BATTAINI ENZO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte come previsto dal regolamento. Rilevato che la società BOTTICINO non ha inviato le proprie contro deduzioni, osserva: 1) la squalifica dei calciatori sopra citati è stata pubblicata sul C.U. n.23 del COMITATO PROV. di BRESCIA in data 03/02/2005 e cioè in data successiva alla disputa della gara oggetto del reclamo. 2) L'arbitro, come si legge nel rapporto ha sospeso la gara BOTTICINO/POZZOLENGO in quanto era sorto un violento diverbio tra il pubblico, due calciatori in precedenza espulsi ed altri calciatori di entrambe le squadre, alcuni dei quali erano identificati e riportati nell'allegato al rapporto. 3) Nel foglio da compilare a cura dell'arbitro al termine della gara e da consegnare alle società unitamente ai documenti di identificazione dei calciatori “tra gli espulsi” è riportato della società BOTTICINO, solo il calciatore ARRIGHINI CLAUDIO che, correttamente, non ha partecipato alla gara successiva, quella oggetto del reclamo. E' vero che l'arbitro può ritenere espulsi alcuni calciatori in casi come quello di cui si discute non mostrare il cartellino rosso, ma è altrettanto vero, quanto meno, che ha l'onere di annotare tali calciatori sul su ricordato foglio, in modo da rendere edotte le società delle proprie decisioni, specie quanto si tratta di calciatori ritenuti espulsi. 4) Nel caso in esame l'episodio che ha causato l'interruzione della gara ha coinvolto vari calciatori delle due squadre e la società BOTTICINO non ha avuto alcun modo di venire a conoscenza delle decisioni dell'arbitro e della identificazione di alcuni calciatori da parte dello stesso, sino alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, pubblicazione, come visto, successiva alla disputa della gara in questione. In tale situazione, in considerazione soprattutto del contenuto del foglio consegnato al termine della gara alle due società dall'arbitro, non pare equo ritenere in posizione irregolare nella gara in oggetto i calciatori: BUSI MARCO, MONTANARI LUCA, MORESCHI ROBERTO e BATTAINI ENZO, che dovranno scontare la squalifica loro comminata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.23 del 03/02/2005 del COMITATO di BRESCIA. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo proposto; ricorrono giusti motivi per non addebitare alla reclamante la tassa reclamo.
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