COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di : calciatori VOLPINTESTA Vincenzo nato il 12.02.1969, e DE VUONO Marco, nato il 9.07.1975, (tesserati con la società U.S. Apriglianese), del Sig. RIZZUTO Giuseppe, (Dirigente accompagnatore della società U.S. Apriglianese), e del Sig. FILICE Pierpaolo, (allenatore della società U.S. Apriglianese), per violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè della società U.S. APRIGLIANESE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di :
calciatori VOLPINTESTA Vincenzo nato il 12.02.1969, e DE VUONO Marco, nato il 9.07.1975, (tesserati con la società
U.S. Apriglianese), del Sig. RIZZUTO Giuseppe, (Dirigente accompagnatore della società U.S. Apriglianese), e del Sig.
FILICE Pierpaolo, (allenatore della società U.S. Apriglianese), per violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè
della società U.S. APRIGLIANESE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S..
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
viste le risultanze del procedimento svolto presso questo organo disciplinare;
ritenuto che sono risultati definitivamente accertati i fatti posti a fare del deferimento, consistiti nella contraffazione del
documento di identità di Vincenzo Volpintesta al fine di consentire al calciatore De Vuono Marco di prendere parte alla gara
Apriglianese – Real Popilia del 23.01.2005;
ritenuto che non vi è in atti la prova della responsabilità del calciatore Volpintesta Vincenzo che anzi, appare, dalle dichiarazioni
rese concordemente dagli altri deferiti, estraneo alla vicenda;
considerato che i medesimi fatti integrano gli estremi della violazione contestata a carico dei Signori De Vuono Marco, Rizzuto
Giuseppe e Filice Pierpaolo e la responsabilità oggettiva della loro società di appartenenza;
P.Q.M.
irroga al calciatore DE VUONO Marco la squalifica fino al 30 MAGGIO 2008;
al dirigente RIZZUTO Giuseppe l’inibizione fino al 15 MARZO 2007;
all’allenatore FILICE Pierpaolo la squalifica fino al 15 MARZO 2007;
alla società U.S. APRIGLIANESE l’ammenda di € 500,00;
dichiara, infine, il non luogo a procedere nei confronti di VOLPINTESTA Vincenzo.
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