COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 14 a carico di : VINCI Ciro Mario (Dirigente società A.C. Serrese), in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della società A.C. SERRESE in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 14 a carico di : VINCI Ciro Mario (Dirigente società A.C. Serrese), in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della società A.C. SERRESE in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e la nota fatta pervenire dalla società A.C. Serrese il 14.3.2005; ritenuto che dal rapporto redatto dall’osservatore arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’aggressione verbale e fisica subita ad opera del deferito ; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al signor Vinci Ciro Mario e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al dirigente VINCI Ciro Mario l’inibizione fino al 14 APRILE 2005 ed alla società A.C. SERRESE l’ammenda di € 200,00;
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