COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società A.S. MALITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 15 del 12.01.2005 (Squalifica massaggiatore DE ROSE Giovanni fino al 12.03.2005). LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 93 della Società A.S. MALITO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 15 del
12.01.2005 (Squalifica massaggiatore DE ROSE Giovanni fino al 12.03.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che nell’odierna seduta il direttore di gara ha identificato nel signor Rotondo Vittorio, indicato in distinta quale medico
sociale, l’autore dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo;
acclarata l’estraneità ai fatti suddetti del Sig. De Rose Giovanni deve disporsi provvedimento inibitorio nei confronti del vero autore
del comportamento offensivo e minaccioso commesso nei confronti del direttore di gara;
ritenuto, che, appare censurabile il comportamento assunto dalla reclamante che ha indicato, falsamente, altra persona quale
autore del fatto si da rendere necessario un ulteriore istruzione del procedimento;
P.Q.M.
irroga al Medico Sociale ROTONDO Vittorio l’inibizione fino al 15 MAGGIO 2005;
manda gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza;
dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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