COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società A.S. MALITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 15 del 12.01.2005 (Squalifica massaggiatore DE ROSE Giovanni fino al 12.03.2005). LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società A.S. MALITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 15 del 12.01.2005 (Squalifica massaggiatore DE ROSE Giovanni fino al 12.03.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nell’odierna seduta il direttore di gara ha identificato nel signor Rotondo Vittorio, indicato in distinta quale medico sociale, l’autore dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo; acclarata l’estraneità ai fatti suddetti del Sig. De Rose Giovanni deve disporsi provvedimento inibitorio nei confronti del vero autore del comportamento offensivo e minaccioso commesso nei confronti del direttore di gara; ritenuto, che, appare censurabile il comportamento assunto dalla reclamante che ha indicato, falsamente, altra persona quale autore del fatto si da rendere necessario un ulteriore istruzione del procedimento; P.Q.M. irroga al Medico Sociale ROTONDO Vittorio l’inibizione fino al 15 MAGGIO 2005; manda gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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