COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 101 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 26.1.2005 (Ammenda € 500,00, squalifica del CAMPO di gioco per UNA gara a porte chiuse, UN punto di penalizzazione, inibizione del Sig, VIGNA Pasquale fino al 26.01.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 101 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 26.1.2005 (Ammenda € 500,00, squalifica del CAMPO di gioco per UNA gara a porte chiuse, UN punto di penalizzazione, inibizione del Sig, VIGNA Pasquale fino al 26.01.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la reclamante e il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che dall’interrogatorio del direttore di gara, si è avuta conferma in toto dei fatti descritti nel referto di gara, particolarmente il direttore di gara, ha senza alcun dubbio confermato che all’aggressione verificatasi a fine gara ha preso parte attiva il dirigente dello Spezzano Albanese sig. Vigna Pasquale, che colpiva con pugni e calci; quindi le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo vanno confermate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it