COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 101 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 26.1.2005 (Ammenda € 500,00, squalifica del CAMPO di gioco per UNA gara a porte chiuse, UN punto di penalizzazione, inibizione del Sig, VIGNA Pasquale fino al 26.01.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 101 della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del
26.1.2005 (Ammenda € 500,00, squalifica del CAMPO di gioco per UNA gara a porte chiuse, UN punto di penalizzazione,
inibizione del Sig, VIGNA Pasquale fino al 26.01.2010).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la reclamante e il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che dall’interrogatorio del direttore di gara, si è avuta conferma in toto dei fatti descritti nel referto di gara, particolarmente
il direttore di gara, ha senza alcun dubbio confermato che all’aggressione verificatasi a fine gara ha preso parte attiva il dirigente
dello Spezzano Albanese sig. Vigna Pasquale, che colpiva con pugni e calci;
quindi le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo vanno confermate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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