COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 108 della Società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Uff.le n° 30 del 26.1.2005 (Squalifica calciatore PARISE Francesco fino al 22.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 108 della Società S.S. MANDATORICCESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Uff.le n° 30
del 26.1.2005 (Squalifica calciatore PARISE Francesco fino al 22.01.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che il
calciatore Parise Francesco, a fine gara, colpiva con un calcio l’arbitro e tentava di colpirlo una seconda volta non riscendovi per
l’intervento delle Forze dell’Ordine;
ritenuto, tuttavia, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo può essere contenuta nella durata in considerazione dell’assenza di
conseguenze particolarmente lesiva;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PARISE Francesco fino al 30 GENNAIO 2007 e
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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