COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 130 della Società S.C. SAMBIASE avverso la regolarità della gara Corigliano Schiavonea – Sambiase del 27.02.2005 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore LA ROSA Alessandro.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 130 della Società S.C. SAMBIASE avverso la regolarità della gara Corigliano Schiavonea – Sambiase del 27.02.2005 Campionato Eccellenza per presunta posizione irregolare del calciatore LA ROSA Alessandro. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenute, preliminarmente, inammissibili le controdeduzioni poiché non risulta provata la trasmissione delle stesse alla controparte; considerato che il calciatore non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara Corigliano Schiavonea – Sambiase in quanto squalificato per una gara come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 89 pubblicato il 23.2.2005 Comitato Regionale Calabria pubblicato il 24.2.2005 (squalifica non ancora scontata alla data del 28.2.2005 per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato) e tenendo conto che ai sensi dell’art.17, comma 2 del C.G.S., le squalifiche si scontano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale (quindi nella gara di recupero del 24.2.2005 il calciatore aveva titolo per partecipare); P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società CORIGLIANO SCHIAVONEA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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