COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.MARIA DELLA VALLE – GARA PUGLIANELLO/S.MARIA D.V. DEL 30.01.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, tenuto conto delle condizioni metereologiche eccezionali, che hanno di fatto impedito alla società S. Maria Della Valle di raggiungere il campo di gioco; considerato che tale impedimento è stato certificato da un Funzionario responsabile territoriale, che riveste la qualità di Pubblico Ufficiale, con presunzione di verità fino a querela di falso; considerato, altresì, che in analoga circostanza, che riguardava gli stessi luoghi, il Giudice Sportivo ha ritenuto giustificato l’impedimento, disponendo la ripetizione della gara; tanto premesso, al fine di garantire l’uniformità di giudizio in situazioni che presentino caratteristiche analoghe, questa C.D. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara, demandandone la rifissazione al competente C.R. Campania; nulla dispone per la tassa, non versata.
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