COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VERNAGAS – GARA RAVISCANINA/VERNAGAS DEL 27.2.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 17.03.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VERNAGAS – GARA RAVISCANINA/VERNAGAS DEL 27.2.05 – 3^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Va premesso che, in mancanza di foglio intestato della società, è idoneo a convalidare il reclamo il timbro della società. In esito, poi, al calciatore sul quale verte il reclamo, è indubbio che la società Raviscanina è incorsa in un mero errore di trascrizione, all’atto dell’indicazione, nella distinta di gara, del nominativo del calciatore Iannuccilli, il cui nome di battesimo risulta essere Domenico e non Vincenzo, nato a Piedimonte Matese il 14.10.1989. Il predetto (come dalla nota dell’8.3.05 dell’Ufficio Tesseramento) è tesserato a favore della società Raviscanina dal 23.11.04. Egli, inoltre, è stato, come calciatore giovane, autorizzato dal C.R. Campania, sulla base dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., come dal C.U. n. 37 del 5.1.05, pag. 112. Di conseguenza, egli era legittimato a partecipare alla gara. Pur tuttavia, appare evidente che la società Raviscanina debba essere equamente sanzionata, avendo indotto in errore, sia pure per negligenza e non volontariamente, la società Vernagas. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società; sanziona, con l’ammenda di € 50,00, la società Raviscanina.
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