COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.POLINAGO avverso dichiarazione di inammissibilità di reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.2.2005 gara RAINBOW GRANAROLO – POLINAGO del 13.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 16/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.POLINAGO avverso dichiarazione di inammissibilità di reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.2.2005 gara RAINBOW GRANAROLO – POLINAGO del 13.2.2005 L’A.C.POLINAGO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento di cui a margine eccependo sulla competenza del G.S. nell’aver preso in esame il primo reclamo e facendo presente che alla gara sopra indicata avrebbe preso parte, nelle file dell’A.C.RAINBOW GRANAROLO, il calc.Addesso Pietro in posizione irregolare in quanto, squalificato per 2 giornate con C.U.n.26 del 2.2.2005, pur non avendo partecipato a gare del 2.2.2005 e 6.2.2005, alla data del 13.2.2005 si trovava ancora in posizione irregolare. Chiede “la riforma del giudizio di I° grado nella misura di assegnare la vittoria a tavolino all’A.C.POLINAGO”. La Commissione, - premesso che il giudice di I° grado è incorso in errore nel dichiarare inammissibile il reclamo a lui indirizzato in modo sbagliato dalla ricorrente, invece di trasmetterlo a questa C.D. - seguendo una prassi ormai consolidata in quanto più volte enunciata, nel tempo, dalla C.A.F. (cfr.decisione n.20 del 25.7.1991 : ”Il reclamo rivolto ad organo incompetente, purché proposto nei termini , deve da questi essere rimesso all’organo competente per la decisione”) – competente secondo le statuizioni del C.G.S., all’art.25 comma 5 (“Il deferimento alla C.D. per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa) ed all’art.42 comma 3 (“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla C.D. od al Giudice Sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica); - visti gli atti ufficiali; - considerato regolare, negli adempimenti richiesti dal C.G.S., il reclamo erroneamente inviato al G.S. dall’A.C.POLINAGO; - preso atto che con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 26 del C.R.E.R. datato 2.2.2005 il calc.ADDESSO PIETRO, fra i calciatori non espulsi, risulta squalificato per 2 giornate di gara; - accertato che il calc.ADDESSO PIETRO è stato schierato in campo dall’A.C.RAINBOW GRANAROLO nella gara RAINBOW GRANAROLO – POLINAGO del 13.2.2005 (terminata con il risultato : RAINBOW GRANAROLO 2 – POLINAGO 0) senza averne titolo in quanto la squalifica di cui sopra non era stata ancora del tutto scontata (l’altra giornata è stata scontata il 9.2.2005), risultando del tutto ininfluente – agli effetti dello scomputo della sanzione - la mancata partecipazione del predetto calciatore alla gara Rainbow Granarolo – Casteldebole del 2.2.2005, poiché, a norma dell’art.17 comma 2 del C.G.S. “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.41 comma 2 del presente Codice; - visti gli artt.12 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.C.RAIBOW GRANAROLO la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara RAIBOW GRANAROLO – POLINAGO del 13.2.2005 ed al calc.ADDESSO PIETRO una giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it