COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 CAMPIONATO FEMMINILE SERIE “C” A 11 GARE DEL 13/03/2005 ROCCA PRIORA – MARINO RES BLU

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 CAMPIONATO FEMMINILE SERIE "C" A 11 GARE DEL 13/03/2005 ROCCA PRIORA - MARINO RES BLU Visti gli atti ufficiali, rilevato che; - al 12' del secondo tempo l'arbitro decretava l'allontanamento del dirigente della Società Marino Res Blu QUARTICELLI Fabio perché inveiva contro il pubblico e protestava avverso una decisione arbitrale; - al 18' del secondo tempo venivano espulse dall'arbitro le calciatrici QUARTICELLI Valentina (Società Marino Res Blu) e MASTROFRANCESCO Marzia (Società Rocca Priora) perché si colpivano entrambe con schiaffi; - a questo punto mentre le calciatrici di entrambe le squadre tentavano di dividerle, il QUARTICELLI si scagliava addosso alla rete di recinzione inveendo contro le giocatrici della squadra di casa; - subito dopo il già citato QUARTICELLI si precipitava verso l'ingresso del terreno di gioco e dinanzi al cancello di accesso colpiva una giovane sostenitrice scaraventandola a terra facendole battere la testa; - immediatamente il portiere della squadra locale TISBI Norma si dirigeva verso l'aggressore per bloccarlo, ma veniva anche lei gettata a terra con violenza; - nel frattempo due calciatrici della panchina una della Società Rocca Priora, l'altra della Società Marino Res Blu non identificate dall'arbitro perché indossavano una felpa, colpivano rispettivamente con calci e pugni TISBI Norma e il dirigente QUARTICELLI Fabio; - quindi, grazie all'intervento del pubblico, la zuffa veniva sedata e l'arbitro, a questo punto, non sentendosi più in grado di continuare a dirigere l'incontro ne fischiava la sospensione; Tutto ciò considerato; ritenuto che essendosi ormai ripristinato un clima di tranquillità sul terreno di gioco e che in tale circostanza l'arbitro non ha messo in atto tutti i suoi poteri a disposizione previsti dal regolamento per una regolare ripresa del gioco (convocazione dei capitani delle squadre per chiedere loro collaborazione); Questo Organo Giudicante, avvalendosi del disposto di cui all’art 12 comma 4 del C.G.S. DECIDE a) di annullare l'incontro ordinandone la ripetizione, e dando mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza; b) di inibire il dirigente della Società Marino Res Blu QUARTICELLI Fabio fino al 30/06/2006 c) di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di Euro 75,00 d) di squalificare la calciatrice della Società Marino Res Blu QUARTICELLI Valentina e la calciatrice della Società Rocca Priora MASTROFRANCESCO Marzia per due gare effettive.
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