COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SANVITESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERRAZZI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 24.2.2005 (Gara: SANVITESE – ROCCA PRIORA del 19.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SANVITESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FERRAZZI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 24.2.2005 (Gara: SANVITESE – ROCCA PRIORA del 19.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non risultano assumibili in questa sede né conducono ad una diversa valutazione dei fatti; § dall’esame del reclamo non emergono infatti elementi in grado di far ritenere incongrua ed illegittima la decisione del Giudice Sportivo, che anzi ha ben valutato le risultanze del referto arbitrale, che come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata; § ritenuta quindi congrua la sanzione inflitta in primo grado; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la squalifica per 6 gare a carico del calciatore FERRAZZI ALESSANDRO § La tassa reclamo va incamerata.
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