COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORZELIN FABRIZIO E L’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE 72 DEL 3.3.2005 (Gara: HERMADA – VIRTUS LENOLA del 27.2.2005 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORZELIN FABRIZIO E L’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE 72 DEL 3.3.2005
(Gara: HERMADA – VIRTUS LENOLA del 27.2.2005 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che gli argomenti svolti in sede di reclamo non risultano assumibili in questa sede in quanto si limitano a negare quanto sostenuto dal direttore di gara nel referto arbitrale;
§ ritenuto che il referto arbitrale – come è noto – ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S., costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede;
§ ritenute, pertanto, appena congrue, le sanzioni inflitte in rapporto all’entità dei fatti;
DELIBERA
§ di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore FORZELIN FABRIZIO, nonché la sanzione dell’ammenda di € 75,00 a carico della Società HERMADA.
§ La tassa reclamo va incamerata.
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