COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASC ITALCALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE D’ASCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE 25 DEL 10.3.2005 (Gara: ROVIANO – ITALCALCIO del 5.3.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASC ITALCALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE D’ASCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE 25 DEL 10.3.2005 (Gara: ROVIANO - ITALCALCIO del 5.3.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § il reclamo presentato dall’ITALCALCIO è incentrato sulla circostanza che lo sputo del calciatore sanzionato non era diretto verso l’arbitro, ma era dovuto solo dal desiderio dal giocatore stesso di liberarsi la bocca dal fango e dal sangue; § per converso il direttore di gara afferma che lo sputo era volontariamente indirizzato alla sua persona precisando, però, che non è stato colpito. Tale affermazione non può essere disattesa, considerato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e prevale su tutti gli altri elementi probatori se non adeguatamente supportati; § tuttavia sembra a questa Commissione che, pur censurando il gesto, la sanzione inflitta possa essere parzialmente rivisitata; § tanto premesso e considerato, questa Commissione; DELIBERA § di ridurre la squalifica del giocatore SIMONE D’ASCENZO dal 31.10.2005 al 10.9.2005 § La tassa reclamo va restituita.
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