COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPRAROLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI LUCA MAURIZIO PARTECIPANTE ALLA GARA ASSOSPORT – CAPRAROLA DEL 5.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPRAROLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI LUCA MAURIZIO PARTECIPANTE ALLA GARA ASSOSPORT – CAPRAROLA DEL 5.3.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE C2 La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore MAURIZIO DI LUCA in quanto ancora in posizione di squalifica, a seguito di provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 516 de 25.11.2004; § osservato che in effetti il calciatore in questione risulta in posizione irregolare in quanto squalificato fino al 31.3.2005; DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare alla Soc. ASSOSPORT la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 e l’ammenda di Euro 150,00; § di inibire il dirigente accompagnatore Sig. SCHIAVI PAOLO fino al 31.3.2005; § di squalificare il calciatore DI LUCA MAURIZIO per 1 giornata ulteriore di gara. § La tassa reclamo va restituita.
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