COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LESSEN MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 25 DEL 17.2.2005 (Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PARADISO ELLERA del 12.2.2005 – Camp. di III Cat. VT)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005
RECLAMO DELLA SOCIETA’ 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LESSEN MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 25 DEL 17.2.2005
(Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PARADISO ELLERA del 12.2.2005 – Camp. di III Cat. VT)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;
§ che, in effetti, dopo la richiesta di intervento, causata dalla presenza di facinorosi, l’arbitro ha poi riferito telefonicamente ai medesimi Carabinieri “che tutto era rientrato nella normalità e che stava andando via tranquillamente”, sicchè la sanzione dovrà riguardare soltanto il comportamento di un sostenitore della Soc. 94 TUSCANIA, il quale, al termine dell’incontro, insultava l’arbitro ripetutamente e con espressioni volgari, dinanzi al suo spogliatoio.
§ Che, per quanto concerne il giocatore LESSEN, il suo comportamento sicuramente censurabile, va ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestata in maniera invadente e scomposta, ma non aggressiva.
§ Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda a carico della Soc. POL. 94 TUSCANIA da € 100,00 a € 50,00 e la squalifica del calciatore LESSEN MARIO dall’11.4.2005 al 30.3.2005. La tassa di reclamo va restituita.
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