COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LESSEN MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 25 DEL 17.2.2005 (Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PARADISO ELLERA del 12.2.2005 – Camp. di III Cat. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’11.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LESSEN MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 25 DEL 17.2.2005 (Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PARADISO ELLERA del 12.2.2005 – Camp. di III Cat. VT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; § che, in effetti, dopo la richiesta di intervento, causata dalla presenza di facinorosi, l’arbitro ha poi riferito telefonicamente ai medesimi Carabinieri “che tutto era rientrato nella normalità e che stava andando via tranquillamente”, sicchè la sanzione dovrà riguardare soltanto il comportamento di un sostenitore della Soc. 94 TUSCANIA, il quale, al termine dell’incontro, insultava l’arbitro ripetutamente e con espressioni volgari, dinanzi al suo spogliatoio. § Che, per quanto concerne il giocatore LESSEN, il suo comportamento sicuramente censurabile, va ricondotto ad un atteggiamento di protesta, manifestata in maniera invadente e scomposta, ma non aggressiva. § Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda a carico della Soc. POL. 94 TUSCANIA da € 100,00 a € 50,00 e la squalifica del calciatore LESSEN MARIO dall’11.4.2005 al 30.3.2005. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it