COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVICIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10.2.2005 (Gara: SPARTAK QUADRARO – VASAS ANZIO 2002 del 6.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVICIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10.2.2005 (Gara: SPARTAK QUADRARO – VASAS ANZIO 2002 del 6.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma) Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell’art. 40 comma 9 del C.G.S., ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incompletezza. In effetti, dal referto arbitrale emerge al 43mo del secondo tempo, a seguito di una rissa scoppiata in tribuna tra le opposte tifoserie, i calciatori del Vasas Anzio 2002, Aliperti Roberto, Iori Simone e Rachid Lyadi, si erano arrampicati sulla rete di recinzione urlando ed inveendo verso il pubblico, e subito dopo la quasi totalità dei giocatori delle due squadre si era addossata alla rete di recinzione. A questo punto l’arbitro, essendosi creato uno stato di “confusione totale”, aveva sospeso l’incontro. Il Giudice Sportivo ritenendo che all’atto della sospensione dell’incontro non si erano verificati fatti specifici di pericolo per l’arbitro ed i calciatori, tali da giustificare la fine anticipata della gara, visto l’art. 12, 4 comma del C.G.S., aveva deciso di ordinare la ripetizione dell’incontro e di squalificare per 2 giornate i calciatori della Società VASAS ANZIO 2002, ALIPERTI ROBERTO, IORI SIMONE e RACHID LYADI. Orbene, il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha ordinato la ripetizione della gara, deve considerarsi corretto, in quanto effettivamente nel caso di specie non sussistevano le condizioni previste per la sospensione della gara, che, come è stato più volte ricordato, deve essere giustificata dalla assoluta impossibilità di proseguirla o per carenza del numero minimo di calciatori ovvero per il concreto e imminente pericolo per l’incolumità dell’arbitro e dei calciatori. La decretata sospensione dell’incontro non appare quindi in alcun modo giustificata, dal momento che l’arbitro, assumendo gli opportuni provvedimenti disciplinari avrebbe potuto in breve tempo ricondurre a normalità lo stato di confusione creatosi in campo. Del resto, a tal riguardo, è significativo quanto riferito dall’arbitro, e cioè che dopo il fischio finale “ritornava la calma dentro il campo” mentre fuori continuavano i tafferugli. Devono invece considerarsi incomplete le sanzioni irrogate, in quanto, pur risultando congrua la squalifica per 2 gare inflitte ai calciatori IORI SIMONE, ALIPERTI ROBERTO e RACHID LYADI, il giudice ha omesso di sanzionale anche le Società SPARTAK QUADRARO e VASAS ANZIO 2002 per la rissa scoppiata in tribuna tra le opposte tifoserie che, coinvolgendo indirettamente anche i calciatori delle due squadre, determinava poi la sospensione dell’incontro. Comportamento dei sostenitori delle due squadre ancor più censurabile in quanto i tafferugli, come riferito dall’arbitro, proseguivano “per altri 7-8 minuti” dopo il fischio finale. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di confermare tutte le decisioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 10.2.2005 e di comminare l’ammenda di € 150,00 a carico delle Società STARTAK QUADRARO e VASAS ANZIO 2002.
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