COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Navecortine e S.S. Leoncelli Camp. Promozione. Gir. F Gara del 20/02/2005 tra Navecortine/Leoncelli C.U. n.23 del CRL datato 24/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Navecortine e S.S. Leoncelli Camp. Promozione. Gir. F Gara del 20/02/2005 tra Navecortine/Leoncelli C.U. n.23 del CRL datato 24/02/2005 La Commissione Disciplinare, letti i ricorsi e disposta la riunione degli stessi per evidenti motivi di connessione esaminati gli atti ufficiali, osserva che in quelli che l'arbitro definisce supplemento di rapporto, (in realtà fogli facenti parti integranti del rapporto) vi sono gravi e inconciliabili contraddizioni tali da non permettere una sicura ricostruzione dei fatti specie in relazione alla valutazione della legittimità della sospensione della gara avvenuta al 50' del 2° tempo. Peraltro l'arbitro è contraddittorio anche in merito al risultato conseguito sul campo al momento della sospensione della gara, in quanto nel modulo prestampato del rapporto e nel foglio informativo consegnato alle società viene indicato il risultato di 2-1 a favore della società LEONCELLI, mentre nel foglio dattilo scritto del rapporto riconosce di aver commesso un errore convalidando la rete del 2-1. Tutto ciò induce la Commissione Disciplinare a ritenere equo ed opportuno disporre la ripetizione della gara. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari comminate dal GS appare congrua la sanzione inflitta al tecnico della LEONCELLI, UGAGLIA ERNESTO, le rimanenti, riguardanti i calciatori e le società, possono essere ridotte in relazione alla minore gravità dei comportamenti posti in essere dai tesserati stessi. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, sentiti anche i reclamanti DISPONE La ripetizione della gara U.S.NAVECORTINE/S.S.LEONCELLI con le modalità che il CRL determinerà. RIDUCE La squalifica al calciatore VALORSI FEDERICO della soc. LEONCELLI e BORGHESE ALESSANDRO della soc. NAVECORTINE al 30/04/2005; la squalifica al calciatore MAROCCHI MAURO (NAVECORTINE) sino al 16/04/2005; l'ammenda ad entrambe le società ad Euro 150,00. CONFERMA La squalifica al tecnico UGAGLIA ERNESTO, disponendo l'accredito della relativa tassa reclamo ad entrambe le società.
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