COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. ACLI Trecella Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 13/02/2005 tra ACLI TRECELLA/CANTALUPO C.U. n.24 del Comitato di MONZA datato 17/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. ACLI Trecella Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 13/02/2005 tra ACLI TRECELLA/CANTALUPO C.U. n.24 del Comitato di MONZA datato 17/02/2005 La società ACLI TRECELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha mandato a ripetere la gara in oggetto, ritenendola ingiusta e chiedendo la vittoria a tavolino per 3-0. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, che copia del reclamo è stata inviata anche alla controparte, osserva: dal referto di gara dell'arbitro e dall'allegato supplemento non si identificano gli elementi che hanno indotto lo stesso a non riprendere la gara, limitandosi a descrivere un comportamento alterato di un gruppo di tesserati della società CANTALUPO, senza precisare in cosa consistesse “il comportamento alterato” e senza segnalare specifiche responsabilità. Tale generica descrizione ha indotto il GS a decretare la ripetizione della gara, decisione che viene condivisa e pertanto, il reclamo deve essere respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo come sopra proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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