COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Resurrezione Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 27/02/2005 tra Fulgor Segrate/Resurrezione C.U. n.30 del Comitato di MILANO datato 03/03/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Resurrezione Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara del 27/02/2005 tra Fulgor Segrate/Resurrezione C.U. n.30 del Comitato di MILANO datato 03/03/2005 La società RESURREZIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore SERGIO IOTTI sino al 27/05/2006, lamentando che il calciatore sanzionato non avrebbe in alcun modo toccato l'arbitro e che, pertanto, la squalifica comminata dal G.S. sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il sig. IOTTI, in seguito all'espulsione di un compagno di squadra, ha aggredito il direttore di gara, spingendolo violentemente tanto da farlo cadere a terra e procurandogli dolore al braccio sinistro. Contestualmente, sempre il sig. IOTTI ha altresì rivolto verso l'arbitro espressioni gravemente offensive e ingiuriose. Inoltre, dopo essere stato espulso per il suddetto comportamento, ha nuovamente cercato di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi solo grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra. La ricostruzione dell'accaduto svolta dalla società reclamante è, invece, priva di valenza probatoria, trattandosi di una mera allegazione di parte per di più contestata dal direttore di gara che, contattato telefonicamente, ha confermato integralmente la descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale. Ciò posto, la C.D. ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal sig. SERGIO IOTTI. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it