COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arese Calcio Camp. Calcio A5 Serie C2. Gir. A Gara del 15/02/2005 tra Cosmos/Arese Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arese Calcio Camp. Calcio A5 Serie C2. Gir. A Gara del 15/02/2005 tra Cosmos/Arese Calcio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ARESE CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società COSMOS avrebbe fatto partecipare il calciatore FERLA ALBERTO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari; rilevati che copia del reclamo è stata inviata alla controparte; rilevato che la società COSMOS non ha inviato le proprie contro deduzioni; rilevato che, come da C.U. n.31 del CRL datato 17/02/2005 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società COSMOS la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società COSMOS l'ammenda di Euro 80,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore FERLA ALBERTO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 17/04/2005 il dirigente accompagnatore sig. GIORGIO CANTALUPI della società COSMOS. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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