COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Nuova Folgore, del 19.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Nuova Folgore, del 19.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio massaggiatore Cortucci Sauro fino al 23 marzo 2005, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Nuova Folgore ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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