COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Nuova Folgore, del 19.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Nuova Folgore, del 19.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio massaggiatore Cortucci Sauro fino al 23 marzo 2005, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Nuova Folgore ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. NUOVA FOLGORE avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Nuova Folgore, del 19.2.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 97 del 24.2.2005."