COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°112 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CIVITANOVA avverso decisioni merito gara Jesina – Civitanova, del 18.2.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 102 del 3.3.2005.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°112 del 17/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. CIVITANOVA avverso decisioni merito gara Jesina – Civitanova, del 18.2.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 102 del 3.3.2005.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, esaminati gli atti ufficiali relativi all’incontro emarginato, “rilevato dal referto arbitrale che la gara in oggetto non ha avuto svolgimento per la mancata presenza in campo della soc. Civitanova”, infliggeva alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 53,00.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Civitanova, deducendone l’erroneità e chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate e conseguentemente la ripetizione della gara in esame.
A dire della reclamante la società Jesina non avrebbe correttamente posto in essere le procedure richieste dalle norme Federali in materia per l’anticipo della gara in questione e quindi il Comitato Regionale non avrebbe dovuto accettarne la richiesta di anticipo senza peraltro il consenso della Società controparte.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· rilevato che lo spostamento della gara in esame è stata disposto con provvedimento del Comitato Regionale Marche pubblicato sul Com. Uff. n. 91 del 15 febbraio 2005;
· ritenuto che l’esercizio di tale potere da parte del predetto Comitato Regionale, sfociando in un provvedimento di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;
· rilevato peraltro che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Civitanova ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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