COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società FABBRICA in riferimento alla gara REAL MAZZOLA – FABBRICA disputatasi il 20/02/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 10 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare e) Reclamo proposto dalla Società FABBRICA in riferimento alla gara REAL MAZZOLA – FABBRICA disputatasi il 20/02/2005 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H All’esito della gara REAL MAZZOLA – FABBRICA, disputatasi il 20/02/2005 e terminata con il punteggio di parità di 3 a 3, la Società FABBRICA proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore MEDIOUNI Mohamed non regolarmente tesserato per la Società REAL MAZZOLA. - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Società FABBRICA ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società REAL MAZZOLA, del calciatore MEDIOUNI Mohamed, perché non regolarmente tesserato, ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali e, in particolare, la vittoria a tavolino; - rilevato che, dall’esperito accertamento presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C. – L.N.D., è emerso che il suddetto giocatore non risulta tesserato per alcuna Società; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art.12, n° 5, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva; - osservato, infine, che devono essere disattese le controdeduzioni, fornite dalla Società REAL MAZZOLA con propria del 28/02/2005, mediante le quali si tenta di dimostrare la buona fede della stessa Società per aver adempiuto a tutti gli incombenti richiesti per il tesseramento del calciatore proveniente da Federazione estera; DELIBERA di infliggere alla A.C. REAL MAZZOLA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 150 (centocinquanta); · · di inibire il dirigente accompagnatore della A.C. REAL MAZZOLA Signor FARINA Carlo fino al 31/05/2005; · · di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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