COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CARROSIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. 27 del Comitato Provinciale di Alessandria del 17/02/2005 che ha squalificato il giocatore Garzone Fabrizio fino al 30.06.2005

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società CARROSIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. 27 del Comitato Provinciale di Alessandria del 17/02/2005 che ha squalificato il giocatore Garzone Fabrizio fino al 30.06.2005 Con il reclamo in oggetto la Società ricorrente impugna la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato fino al 30.06.2005 il giocatore Garzone Fabrizio “poiché al termine della gara colpiva con violenza la nuca dell’arbitro con il pallone”. I ricorrenti hanno chiesto di essere sentiti e sono quindi comparsi i signori RIZZIERI MARIO (dirigenti della Società) e GARZONE FABRIZIO (giocatore squalificato) avanti alla commissione disciplinare in data 11.3.2005, alla presenza anche del rappresentante dell’Associazione Arbitri, sig. Boccalatte. Sentiti in merito ai fatti contestati i ricorrenti hanno confermato pienamente quanto già sostenuto nel ricorso, precisando in sostanza che l’arbitro in realtà non era stato colpito intenzionalmente alla nuca dal giocatore, ma bensì accidentalmente e di rimbalzo, a seguito di un inopinato lancio del pallone da parte dello stesso. Il giocatore, in particolare, riferiva che avendo subito il gol del pareggio alla fine del 3° minuto di recupero (come in effetti risulta anche dal rapporto arbitrale) ed avendo l’arbitro fischiato immediatamente dopo la fine della gara, uscendo dal campo aveva lanciato in segno di stizza e di disappunto il pallone a terra in modo sicuramente violento, senza però avere intenzioni di colpire nessuno, avvedendosi però immediatamente dopo che la palla carambolava prima sulla testa del suo dirigente CASSANO, poi su quella dell’arbitro che girandosi non aveva difficoltà nell’individuarlo essendo il Garzone da solo nella zona da cui proveniva il pallone. Ora, il gesto è sicuramente da stigmatizzare indipendentemente dalle reali o presunte volontà del giocatore, poiché è chiaro che il lancio violento del pallone nella direzione del capannello di persone può avere – come in effetti ha avuto – come conseguenza il fatto di urtarne alcune. Censurabile appare poi anche il fatto che nessuno, nemmeno i dirigenti presenti al fatto tra cui il Rizzieri oggi sentito, si sia sentito in dovere di chiedere scusa all’arbitro. Il giocatore comunque ammetteva in parte la propria responsabilità nei termini sopra ricordati, chiedendo esclusivamente una congrua riduzione della squalifica e non la revoca della sanzione stessa. Il rapporto arbitrale in effetti consente di ricostruire il fatto in termini parzialmente differenti rispetto a quanto osservato dal Giudice Sportivo, dalla cui ricostruzione emergerebbe che il Garzone avesse come unico obiettivo il colpire l’arbitro stesso, mentre il rapporto di quest’ultimo meglio si concilia con la ricostruzione del giocatore. La sanzione va quindi confermata, ma deve essere sicuramente ridotta. La C.D. delibera pertanto di ridurre la squalifica del giocatore Fabrizio GARZONE fino al 30 aprile 2005. Dispone la restituzione della tassa di reclamo alla Società ricorrente che aveva allegato al reclamo assegno di Euro 150.
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