COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.C.R TRONZANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 del Comitato Provinciale di Vercelli del 3.3.2005 in riferimento alla gara TRONZANO – SAN SEBASTIANO del 27.2.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 17 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.C.R TRONZANO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 del Comitato Provinciale di Vercelli del 3.3.2005 in riferimento alla gara TRONZANO – SAN SEBASTIANO del 27.2.2005 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone A La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. PAVARINI avv. Paolo (vicepresidente), CAMPAGNA avv. Flavio, SCARAMOZZINO avv. Ezio (componenti), alla presenza del sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione dell’11 marzo 2005. La Società TRONZANO si lamenta delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società (perdita della gara con il risultato 0-3, ammenda di Euro 150 e condanna al risarcimento dei danni subiti dal direttore di gara), ai giocatori PERINOTTO Roberto e CHIODO Fabio (squalifica per due gare), ai giocatori FACCINI Aldo e DI TOMMASO Luca (squalifica per quattro gare), al giocatore ANNOVAZZI Enrico (squalifica sino al 30.6.2008), al giocatore VASILE Yvan (squalifica sino al 30.6.2006), all’allenatore ANNOVAZZI Mario (inibizione sino al 4.4.2005), al dirigente ANNOVAZZI Valerio (inibizione sino al 14.3.2005), senza peraltro precisare quali si debbano intendere effettivamente impugnate e quali no. Il ricorso non brilla certo per chiarezza espositiva e per la Commissione non è stato semplice individuare il reale petitum del reclamo. In ogni caso, nonostante la genericità delle contestazioni mosse, si è ritenuto di non dichiararlo inammissibile in toto. L’inammissibilità del ricorso deve, peraltro, essere dichiarata con riferimento: - all’impugnazione della sanzione della perdita della gara in quanto non risulta che copia del ricorso sia stata inviata alla Società controparte (art.42 comma 6 C.G.S.); - all’impugnazione delle sanzioni, della squalifica per due gare, inflitte ai giocatori PERINOTTO Roberto e CHIODO Fabio e delle sanzioni, dell’inibizione, inflitte all’allenatore ANNOVAZZI Mario ed al dirigente ANNOVAZZI Valerio, in quanto non suscettibili di reclamo (art.41 comma 3 C.G.S.) Con riferimento alle altre sanzioni, si deve rilevare che alcune non risultano espressamente impugnate: - squalifica inflitta al giocatore VASILE Yvan; - squalifica inflitta al giocatore DI TOMMASO Luca. Relativamente a quest’ultima, la genericità del reclamo giova alla ricorrente ed al suo giocatore. Infatti, non risultando espressamente impugnata, la Commissione non può rivalutare la decisione del G.S. e, quindi, procedere all’aggravamento della sanzione inflitta, altrimenti fondato alla luce della estrema gravità della condotta tenuta dal DI TOMMASO. Con riguardo, infine, alle residue sanzioni, la ricorrente ne chiede l’annullamento ovvero una riduzione. Le argomentazioni difensive, però, sono generiche ed apodittiche e non consentono di superare quanto emerge dagli atti ufficiali di gara. Occorre, infatti, ricordare che il referto arbitrale, ai sensi dell’art.31 lett.a1) C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di Giustizia Sportiva. Pertanto, le deduzioni della Società ricorrente non sono idonee a contrastarlo e le sanzioni irrogate a FACCINI Aldo, ANNOVAZZI Enrico ed alla società sono eque e giuste e meritano la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle sanzioni della perdita della gara, della squalifica per due gare ai giocatori PERINOTTO Roberto e CHIODO Fabio, della inibizione sino al 4.4.2005 all’allenatore ANNOVAZZI Mario, della inibizione sino al 14.3.2005 all’allenatore ANNOVAZZI Valerio; Conferma nel resto. Pone a carico della società ricorrente la tassa di reclamo pari ad Euro 130.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it