COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA.S. SALIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTRANTO/SALIGNANO DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com, Uff. n. 38 dell’1 .4.2004)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA.S. SALIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OTRANTO/SALIGNANO DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com, Uff. n. 38 dell'1 .4.2004) II Dott. Caputo Attilio nella qualità di Presidente dell'A.S. Salignano ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia di cui al C.U. n. 38 dell'1 aprile 2004 con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della stessa società, aveva annullato la proposta di preclusione definitiva a carico del calciatore Mancarella Massimiliano, confermando però allo stesso la squalifica fino al 4.3.2009 e confermando altresì le squalifiche inflitte ai calciatori Coppola Alessandro e Altomonte Antonio. Con il presente ricorso si sostiene la contraddittorietà del referto arbitrale nonché, l'eccessività della sanzione inflitta al Mancarella. In effetti dall'esame degli atti ufficiali di gara si rileva la gravita dei fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Otranto/Salignano del 29.2.2004, emergente anche dal supplemento di rapporto del giudice di gara; può peraltro ritenersi in parte eccessiva la pena comminata al Mancarella che può congruamente essere ridotta di un anno. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Salignano di Castrignano del Capo (Lecce), riduce al 4.3.2008 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mancarella Massimiliano. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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