COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: F.C. CARIDDI CANNOLE – U.S. OLIMPIA GALATINA del 13 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: F.C. CARIDDI CANNOLE – U.S. OLIMPIA GALATINA del 13 febbraio 2005 (Reclamo delle Società F. C. Cariddi Cannole e U. S. Olimpia Galatina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle suddette Società(cfr. Com. Uff.n. 34 del 17 febbraio 2005). La Commissione Disciplinare ritiene opportuno unificare ,per evidenti ragioni di connessione, i due reclami in questione, trattandosi di fatti che hanno visto protagonisti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le squadre. All’ udienza odierna sono intervenuti i rappresentanti di entrambe le Società. Le reclamanti chiedono entrambe la ripetizione della gara nonchè l’annullamento delle sanzioni disciplinari ed, in via subordinata, la riduzione delle stesse. Si osserva che le motivazioni difensive non possono scalfire le risultanze degli atti ufficiali, assistiti – come è noto – da presunzione di attendibilità; l’art. 31 comma 1° CGS attribuisce fonte di prova privilegiata al rapporto arbitrale. Le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo appaiono congrue ed equilibrate ,fatta eccezione per il calciatore Marti Luca della Società F.C.Cariddi Cannole e per l’ammenda comminata ad entrambe le Società. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo della F. C. Cariddi Cannole limitatamente alla sanzione inflitta al calciatore Marti Luca, riducendo la stessa da 6(sei) a 4 giornate di squalifica; Ridurre, altresì, l’ammenda comminata ad entrambe le Società da 500,00 a 250,00 euro cadauna, confermando nel resto le impugnate decisioni; Per tali motivi non addebitare la tassa sul conto delle reclamanti.
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