COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: REALE VICO CERIGNOLA – A.C. REALI SITI STORNARELLA del 13 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: REALE VICO CERIGNOLA – A.C. REALI SITI STORNARELLA del 13 febbraio 2005 (Reclamo dell’ A. C. Reali Siti Stornarella in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. MONACO MICHELE, inibito fino al 13 febbraio 2006,e per la squalifica di due calciatori per due gare (cfr. Com. Uff.n. 27 del 17 febbraio 2005) L’A.C. Reali Siti Stornarella ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte dal competente Giudice Sportivo a carico del dirigente, sig. Monaco Michele, e nei confronti dei calciatori Camarchia Carlo e Potenza Domenico, chiedendo l’annullamento delle suddette sanzioni. Si osserva, preliminarmente ,che le squalifiche di calciatori fino a due giornate di gara non sono impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 41 comma 3 CGS. Per quanto concerne, invece, l’inibizione comminata nei confronti del sig. Monaco Michele, questa Commissione Disciplinare ritiene che il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro nello spogliatoio dopo la gara e, successivamente ,allorquando costringeva il direttore di gara a frenare la propria auto durante il tragitto Cerignola – Canosa, minacciandolo a più riprese e sputando contro il vetro del finestrino dell’auto, sia tanto grave da dover essere adeguatamente sanzionato. Pertanto, va riformata la decisione impugnata, aggravando il provvedimento disciplinare a carico del sig. Monaco Michele ,ai sensi dell’art 32 comma 3 CGS: P.Q.M. D E L I B E R A Riformare la decisione del Giudice Sportivo relativamente all’inibizione inflitta al dirigente, sig. Monaco Michele, aggravandola fino al 13 febbraio 2007; Dichiarare improponibile il reclamo dell’ A. C. Reali Siti Stornarella per la parte relativa alla squalifica per due gare dei calciatori Camarchia Carlo e Potenza Domenico; Addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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