COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S. CORIGLIANO – A.C. PARABITA del 13 febbraio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Gara: A.S. CORIGLIANO – A.C. PARABITA del 13 febbraio 2005 (Reclamo dell’ A. C. Parabita in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per l’ammenda di euro 50,00 e per le squalifiche di due gare ai calciatori MARTIGNANO ANTONIO, FIORENZA VINCENZO e FREDDO LUIGI (cfr. Com. Uff. n. 30 del 17 febbraio 2005)
La reclamante ha chiesto che l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a suo carico.
Dagli atti ufficiali risulta al 45° del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara a seguito della rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le società, avendo accertato che non era possibile sedare la rissa e quindi riprendere il gioco.
Per costante giurisprudenaza della C.A.F. è del tutto inutile stabilire quale società abbia dato inizio alla rissa. La responsabilità va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata.
Si ritiene pertanto che le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo siano meritevoli di conferma perché, adeguate ai fatti occorsi.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo dell’ A. C. Parabita e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.