COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C.ACQUAVIVA – A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C.ACQUAVIVA – A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell’ A. C. Acquaviva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse(cfr. Com. Uff. n. 35 del 24 febbraio 2005). L’A. C. Acquaviva ha prodotto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di fare obbligo alla Società di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, chiedendo la riduzione da due ad una gara a porte chiuse ed, in subordine, di commutare la seconda giornata a porte chiuse con una sanzione pecuniaria. La Commissione Disciplinare, dopo attento esame degli atti ufficiali, ritiene che non vi sia alcun presupposto per accogliere ,sia pure parzialmente, la richiesta contenuta nel reclamo di cui trattasi. Peraltro - com’è noto - i referti dell’arbitro e dei 2 assistenti sono da ritenersi fonte di prova privilegiata, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del C.G.S.. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante la gravità dei fatti accaduti, appare congrua. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. C. Acquaviva e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it