COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:A.S. LUCERA – A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:A.S. LUCERA – A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA del 20 febbraio 2005 (Reclamo del calciatore CARELLI ANTONIO ,tesserato con l’ A. S. Bisceglie 1913 Don Uva in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico( squalifica fino al 31 dicembre 2005-cfr. Com. Uff.n. 35 del 24 febbraio 2005). Il calciatore Carelli Antonio ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo ,assumendo di non aver strattonato l’assistente dell’arbitro e di non aver rivolto espressioni ingiuriose nei suoi confronti e né tanto meno di aver,sia pur lievemente, strattonato il direttore di gara. Conclude il reclamante chiedendo una riduzione della sanzione, che è stata di particolare severità. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e udita la parte reclamante, in considerazione degli elementi addotti e dell’assenza di precedenti a carico del calciatore, ritiene di poter ridimensionare la sanzione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo del calciatore Carelli Antonio, tesserato per l’ A.S Bisceglie 1913 Don Uva ,riducendo il periodo di squalifica al 30 settembre 2005; Restituire ,pertanto ,la tassa versata di euro 65,00 atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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