COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA LATERZA – A.S.ATL. MOLA del 27 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: NUOVA LATERZA – A.S.ATL. MOLA del 27 febbraio 2005 (Reclamo dell’A.S.Atl. Mola in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI PIETRO CESIDIO, squalificato per tre gare(cfr.Com.Uff.n. 36 del 3 marzo 2005) Sentito il rappresentante della Società; Ritenuto che può accedersi ad un lieve ridimensionamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in considerazione che a carico del calciatore non risultano adottati provvedimenti disciplinari durante l’attuale stagione sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dall’ A. S. Atl. Mola e, per l’effetto, ridurre a due giornate la squalifica comminata al calciatore Di Pietro Cesidio; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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