COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: POL. COMMENDA BR. – A.C.CEGLIE del 20 febbraio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI
Gara: POL. COMMENDA BR. – A.C.CEGLIE del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell’A.C.Ceglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’ allenatore, sig. RODIO CATALDO, inibito fino al 30 marzo 2005(cfr. Com. Uff. n. 30 del 24 febbraio 2005 del Com. Prov. di Brindisi).
L’ A. C. Ceglie ha presentato reclamo avverso l’inibizione fino al 30 marzo 2005 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore, sig. Rodio Cataldo. La decisione del Giudice Sportivo appare congrua in relazione alle frasi offensive, irriguardose ed oltraggiose rivolte all’arbitro ed agli organi dell’AIA a fine gara dal sig. Rodio Cataldo ;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo dell’ A. C. Ceglie addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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