COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BURGOS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 24.02.2005. Gara Burgos / Pattada del 20.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BURGOS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 32 del 24.02.2005. Gara Burgos / Pattada del 20.02.2005. La società Burgos ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo di recuperare la gara in epigrafe, non disputata a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno reso impercorribili le strade di collegamento, motivo per il quale non si è presentata la squadra del Pattada. La reclamante sostiene che la mancata presentazione della squadra avversaria non era giustificata perché, al contrario di quanto dichiarato dal Giudice Sportivo, le strade erano percorribili, come risulta dalla allegata comunicazione dell’Anas. Per questo motivo, chiede che venga omologata la gara Burgos / Pattada con il risultato di 3 a 0 a favore dell’U.S. Burgos. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la società Burgos ha trasmesso alla controparte la copia del reclamo e che non sono state proposte controdeduzioni. La Commissione, nel merito, ritiene che la richiesta della reclamante non possa essere accolta. Il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo è legittimo, tenuto conto del fatto che il medesimo, nella decisione, ha preso atto dell’impossibilità da parte della società Pattada di raggiungere la sede della gara in conseguenza delle avverse condizioni atmosferiche, documentata dalla dichiarazione rilasciata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pattada, e che la predetta società ha dato immediata e rituale comunicazione dell’accadimento al Comitato di appartenenza. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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